Statuto

Ladispoli, 10/01/2012

Articolo 1 – DENOMINAZIONE e SEDE

a) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’Associazione senza scopo di lucro che assume la seguente denominazione: “Associazione Animo”, di seguito denominata semplicemente Associazione.
b) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – PRINCIPI GENERALI

a) L’Associazione, apartitica e non confessionale, è un centro permanente di vita Associativa a carattere volontario e democratico le cui attività, svolte in modo spontaneo e gratuito, sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun scopo di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà ed altruismo, l’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e presta la sua opera prevalentemente nei paesi del Terzo Mondo per svolgere attività di cooperazione e sviluppo. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L’Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l’Associazione si fonda.
b) L’Associazione non persegue finalità di lucro e destina ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i suoi fini istituzionali.
c) L’associazione non ha e non si presta ad avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro e non è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.
d) L’Associazione si avvale d’ogni strumento lecito che sia utile al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza della propria azione.

Articolo 3 – FINALITA’

a) L’Associazione, con spirito solidaristico, si propone di svolgere attività di cooperazione e sviluppo volte
a migliorare, in primo luogo, le condizioni di vita dei bambini e, di riflesso,quelle delle loro famiglie (di
seguito denominati semplicemente Beneficiari) nei Paesi in Via di Sviluppo, in particolare nelle zone desertiche, sahariane e sub-sahariane.
b) Per la realizzazione di questi scopi l’Associazione svolge le seguenti attività:
1. Sensibilizzare la collettività sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali dei Beneficiari;
2. predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità;
3. sostenere e valorizzare il patrimonio culturale sia a fini di tutela delle identità culturali dei Paesi interessati, che quale fonte di occupazione, di reddito e quindi di sviluppo dello stesso;
4. promuovere azioni per lo sviluppo e la tutela dei Diritti Umani fondamentali,nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei Diritti dell’uomo,della donna e del bambino promuovendo il progresso sociale finalizzato ad un migliore tenore di vita in un contesto di maggiore libertà.

Articolo 4 – ATTIVITA’ SOCIALI

1. Per la realizzazione di questi scopi l’Associazione svolge le seguenti attività:
a) raccogliere capi di abbigliamento, calzature, materiale igienico-sanitario, medicinali, materiale didattico,
ecc;
b) distribuire il materiale raccolto direttamente ai bambini, alle loro famiglie e nel caso di medicinali e attrezzature sanitarie affidarli a personale competente (medici e infermieri) presso strutture sanitarie;
c) progettare e realizzare, dietro richiesta e in collaborazione con i Beneficiari: pozzi, orti comunitari, strutture scolastiche e sanitarie, laboratori per la formazione professionale,ecc.;
d) sostenere lo sviluppo delle piccole comunità attraverso operazioni di microcredito;
e) consegnare veicoli per le emergenze sanitarie a strutture ospedaliere, missioni o comunità lontane da strutture sanitarie;
f) produrre libri, materiale audio-visivo e organizzare incontri e corsi di formazione in collaborazione con strutture pubbliche e private volti alla sensibilizzazione della cittadinanza italiana (studenti, viaggiatori, volontari, ecc..) sui problemi (sociali e dell’infanzia) nei paesi in cui l’Associazione opera;
g) organizzare corsi di formazione per volontari e soci;
h) collaborare con altre associazioni, organizzazioni o privati che si prefiggono i medesimi obbiettivi;
i) ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali;
l) tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;
m) Le attività dell’associazione sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e volontari.

Articolo 5 – SOSTENITORI

I Sostenitori sono tutti coloro che, con una libera donazione, sostengono le attività dell’Associazione, dalla quale hanno il diritto di essere informati riguardo ai progetti da realizzare e ai risultati conseguiti. I Sostenitori possono godere dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6 – FONTI DI FINANZIAMENTO

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi da parte dei sostenitori;
b) contributi da parte dei soci;
c) contributi da parte di privati;
d) contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) donazioni o lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) entrate derivate dall’organizzazione di feste, manifestazioni, spettacoli teatrali.
i) L’Associazione potrà organizzare attività di raccolta fondi e attività commerciali e produttive marginali per il raggiungimento dei fini istituzionali e per autofinanziamento.

Articolo 7 – I VOLONTARI

a) L’Associazione si avvale della collaborazione di Volontari.
b) I Volontari sono le persone fisiche, che pur non essendo Soci, condividono i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell’Associazione, le finalità e i metodi di lavoro dell’Associazione; per questo si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e delle attività dell’Associazione stessa.
c) L’attività del Volontario non sarà retribuita in alcun modo, neppure dai Beneficiari. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e dimostrate per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
d) I Volontari debbono disporre di copertura assicurativa.
e) Tutti i dati personali relativi al Volontario raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del Volontario stesso.

Articolo 8 – I SOCI

1) L’Associazione è composta da Soci e il loro numero è illimitato.
2) Possono presentare domanda di ammissione come Soci le persone fisiche che:
a) condividono le finalità e i metodi di lavoro dell’Associazione;
b) condividono e accettano i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell’Associazione;
c) si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e le attività dell’Associazione;
d) hanno dimostrato interesse e collaborazione fattiva, nonché continuativa.
3) Per essere ammessi al ruolo di Socio è necessario essere presentati da un Socio dell’Associazione e presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.
4) Il Socio può rivestire un ruolo specifico di responsabilità, attribuito dal Consiglio Direttivo, secondo specifiche competenze, doti e capacità.
5) L’attività del Socio non sarà retribuita in alcun modo, neppure dai Beneficiari. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e dimostrate per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
6) I Soci aderenti ai sensi del successivo Art. 9, che prestano la loro attività di volontariato per l’Associazione, debbono disporre di copertura assicurativa.
7) tutti i dati personali relativi al Socio raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del Socio stesso.
8) All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura approvata dall’Assemblea Ordinaria.
9) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi Soci nel Libro dei Soci.

Articolo 9 – I DIRITTI DEI SOCI

1) Tutti i Soci hanno il diritto:
a) di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione;
b) di partecipare all’Assemblea con diritto di voto, garantendo la democraticità dell’Associazione;
c) se maggiorenni, di accedere alle cariche associative;
d) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 10 – I DOVERI DEI SOCI

1.I Soci devono:
a) collaborare attivamente allo sviluppo dell’Associazione e rispettare gli impegni di responsabilità presi con la medesima;
b) sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
c) sono tenuti al pagamento della quota sociale annua;
d) non devono tenere comportamenti contrari all’interesse e all’immagine dell’Associazione;
e) devono, qualunque sia il loro ruolo all’interno dell’Associazione, mantenere un comportamento rispettoso, nei confronti degli altri associati e nei confronti dell’Associazione, dei suoi programmi, dei suoi ideali quando si trovano ad operare per conto dell’Associazione, sia all’interno della sede che nel corso delle spedizioni nei Paesi in Via di Sviluppo.
f) Viene fatta salva ogni azione civile e penale nei confronti del Socio che trattenga indebitamente somme destinate all’Associazione e che in qualunque modo violi le normative civili e penali poste a tutela dell’integrità della stessa.

Articolo 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Qualora un Socio non dovesse rispettare il presente Statuto o i Regolamenti Interni o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, potrà essere espulso dall’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri, non prima di aver sentito l’interessato e di aver valutato le sue osservazioni in merito.
2. Il Socio, a cui vengano contestati comportamenti passibili di espulsione, può richiedere che la decisione sia rimessa all’Assemblea dei Soci.
3. Oltre alla espulsione di cui sopra, la perdita della qualità di Socio può avvenire per:
a) recesso volontario, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da parte del Socio al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata;
b) decadenza, su decisione del Consiglio Direttivo, quando siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale di cui all’Art. 10.;
c) Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso. I Soci che cessano di appartenere all’Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote.
d) La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Articolo 12 – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.
2. Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente;
d) Vice Presidente ;
e) Comitato di Sorveglianza

Articolo 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta riferita ad ogni specifica convocazione.
2. L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o almeno 1/10 (un decimo) dei Soci ne ravvisino l’opportunità (art. 20 c.c.).
3. L’Assemblea è convocata mediante avviso otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione e con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (mail, fax, a mezzo notiziario periodico, posta, telegramma).
4. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza ed eventualmente la data, l’ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.
5. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall’Assemblea stessa. Ogni volta che l’Assemblea si riunisce il Presidente nomina il Segretario con il compito di verbalizzare.
6. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei Soci richieda la votazione a scrutinio segreto.
7. I Soci che sono impossibilitati a partecipare alle assemblee, possono delegare un altro Socio dell’associazione a rappresentarli durante le votazioni. Ciascun Socio non può essere delegato a rappresentare più di Socio.

Articolo 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1.I compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:
a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
b) eleggere, fra i Soci, i membri del Consiglio Direttivo;
c) eleggere il comitato di sorveglianza, incaricare un revisore contabile esterno, iscritto all’Albo dei revisori presso il Ministero della Giustizia, al quale affidare il controllo contabile sulle attività dell’Associazione;
d) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l’attività dell’Associazione, nonché approvare la relazione sulle attività sociali svolte nell’esercizio precedente, presentata dal Consiglio Direttivo;
e) approvare i Regolamenti Interni dell’Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo, regolamenti che disciplinano aspetti organizzativi dell’Associazione, nonché specifiche attività dell’Associazione stessa;
f) approvare l’entità della quota sociale annua di cui all’Art. 8, su proposta del Consiglio Direttivo.
g) deliberare riguardo l’espulsione di un Socio, come previsto nel caso di cui l’Art. 11, su proposta del Consiglio Direttivo;
h) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la creazione di Sedi distaccate (Art.21);
i) stabilire in quale misura avvalersi di collaboratori e dipendenti remunerati.
2. L’Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1.L’ Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla sfiducia al Consiglio Direttivo (Art. 18), su fatti di straordinaria amministrazione e sullo scioglimento dell’Associazione. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
2.Se convocata in forma straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell’Assemblea. Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli Soci presenti o rappresentati.

Articolo 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 8 membri (Consiglieri) eletti dall’Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i Soci dell’Associazione.
b) I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
c) Se un Consigliere intende dimettersi ne darà comunicazione al Presidente,il quale a sua volta provvederà a informare gli altri Consiglieri. I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti attraverso nuove nomine dell’Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile e in ogni caso entro la riunione annuale per l’approvazione del bilancio.
d) Se il numero dei Consiglieri in carica diviene inferiore a 5 per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a nominare dei Consiglieri sostituti affinché il numero dei membri del Consiglio resti sempre almeno pari a 5. IConsiglieri sostituti sono scelti tra i Soci, i primi fra i non eletti, nelle ultime votazioni per il Consiglio Direttivo. I Consiglieri sostituti scadono alla prima riunione dell’Assemblea dei Soci, la quale provvederà a effettuare le nuove nomine. Se il numero dei Consiglieri in carica diviene inferiore a 3 per qualsiasi causa, il Presidente deve convocare l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
e) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta si renda necessario per deliberare su questioni di sua competenza. È convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, oppure quando almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
f) Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso da inviare con qualunque mezzo ne assicuri la ricezione almeno 8 giorni prima della data fissata, salvo caso di urgenza, oppure con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo mail, fax, sul sito internet dell’Associazione, ecc.).
g) Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.Il Consiglio Direttivo è l’organo che gestisce l’Associazione e ad esso spettano tutti i compiti e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che le leggi e il presente Statuto non attribuiscono ad altri organi dell’Associazione (Assemblea e Presidente).
2. In particolare, i compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) eleggere, tra i suoi membri:
– il Presidente dell’Associazione,
– il Vice-Presidente dell’Associazione;
– il Tesoriere dell’Associazione, che gestisce le entrate e le uscite dell’Associazione, che si occupa della tenuta e dell’aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di bilancio consuntivo;
b) proporre l’entità della quota sociale, deliberata dall’Assemblea Ordinaria;
c) deliberare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria;
e) deliberare sulla ammissione di nuovi Soci;
f) deliberare sull’espulsione di Soci, nei casi previsti dall’Art. 11, comma 1;
g) predisporre i Regolamenti Interni, approvati dall’Assemblea Ordinaria ai sensi dell’Art.14;
h) promuovere l’attività assistenziale, sociale, solidaristica dell’Associazione in conformità ai principi contemplati dall’Art. 2 e dall’Art. 3 del presente Statuto;
i) formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall’Assemblea;
l) proporre all’Assemblea la creazione di sedi distaccate.

Articolo 18 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Ciascun consigliere, o l’intero Consiglio Direttivo, cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per sfiducia nei loro confronti espressa dall’Assemblea Straordinaria.

Articolo 19 – PRESIDENTE

a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Resta in carica, salvo dimissioni volontarie, per un periodo di anni 3 ed è rieleggibile.
b) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea dei Soci.
c) Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione ed è titolare delle seguenti deleghe:
1. la responsabilità della conservazione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia;
2. la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla L. 626/94 e al D.Lgs. 242/96;
3. la nomina di avvocati per le questioni di carattere legale, riguardanti l’Associazione, a spese dell’Associazione medesima.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o ad un consigliere all’uopo delegato.
5. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza,ne assume i poteri, salvo chiedere la ratifica dei provvedimenti adottati, da parte del Consiglio stesso, il quale allo scopo sarà convocato con la massima sollecitudine.
6. La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia nei suoi confronti espressa dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Articolo 20 – COMITATO DI SORVEGLIANZA

a) Il Comitato di Sorveglianza è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea, tra persone anche non socie e che non ricoprano anche altre cariche all’interno dell’Associazione. I membri del Comitato di Sorveglianza restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri del Comitato di Sorveglianza, il Consiglio Direttivo provvede a nominare i membri sostituti necessari, tra i primi dei non eletti per questo organo. Qualora non sia possibile attuare detta modalità, alla prima riunione utile dell’Assemblea si procederà a una nuova elezione per i membri venuti a mancare.
b) Il Comitato di Sorveglianza, nel rispetto delle funzioni degli altri organi sociali, si occupa di:
1. vigilare sul rispetto dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
2. vigilare sulla correttezza amministrativa delle attività svolte dall’Associazione;
3. vigilare sulla coerenza dell’Associazione nel perseguimento dei suoi fini istituzionali;
4. vigilare sulla correttezza contabile dell’Associazione.
c) Il Comitato di Sorveglianza può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
d) Il Comitato di Sorveglianza agisce di sua iniziativa, o su richiesta di un altro organo dell’Associazione, oppure su segnalazione scritta e firmata da almeno 1/5 dei Soci.
e) Il Comitato di Sorveglianza deve riferire almeno annualmente all’Assemblea con una relazione scritta.

Articolo 21 – SEDI OPERATIVE DISTACCATE

a) L’Associazione può istituire Sedi Operative Distaccate in aree diverse da quella della Sede Legale (sia in Italia, che all’Estero).
b) L’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sulla costituzione delle Sedi Distaccate.
c) In casi di urgente necessità, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di una Sede Distaccata, deliberazione che dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima adunanza utile. In caso di mancata ratifica, la Sede Distaccata dovrà essere chiusa.
e) Le Sedi Distaccate non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono – in accordo con la sede centrale – organizzare attività promozionali, di volontariato e di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei paesi dove l’Associazione interviene.
f) Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizione del Regolamento Interno dell’Associazione.

Articolo 22 – PATRIMONIO SOCIALE

a) La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da:
1. quote sociali annue versate dai Soci;
2. eventuali proventi derivanti da attività associative, manifestazioni, iniziative, vendita di prodotti;
3. ogni altro contributo – ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni – che Soci, sostenitori, enti pubblici o privati, e qualunque altro soggetto versino all’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini;
4. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 23 – BILANCIO CONSUNTIVO

a) L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo – nel quale devono essere riportate tutte le donazioni, i contributi e i lasciti ricevuti – è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
b) L’Assemblea Ordinaria delibera sulla destinazione degli eventuali utili che dovranno essere utilizzati in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione, per contribuire al superamento di forme di disagio sociale.

Articolo 24 – DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

a) E’ assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra i Soci.

Articolo 25 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

a) In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato con la maggioranza di cui all’art. 21 del codice civile, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall’Assemblea ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in analogo settore.

Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI

a) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile, della e delle altre leggi vigenti, nonché le disposizioni dei Regolamenti Interni dell’Associazione.
b) Il presente Statuto entra in vigore a partire dal 20 gennaio 2012.

Il Presidente
Gianfranco Marcucci

Il segretario
Emiliano Giacinti

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